Statuto

Art. 1. È costituita un’associazione denominata “Consulta Universitaria per la Topografia antica”. L’associazione, non avente fini di lucro, ha sede in Roma, presso il Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e Antropologiche dell’Antichità, Università di Roma La Sapienza, Piazzale Aldo Moro n.5.

Art. 2. L’associazione ha lo scopo di elaborare, promuovere, sviluppare e coordinare iniziative scientifiche e culturali riguardanti l’attività di ricerca, l’organizzazione della didattica, della tutela e della valorizzazione dei beni archeologici, in ottica diacronica.

Art. 3. Sono soci di diritto, a loro richiesta, i professori universitari di ruolo e fuori ruolo, di prima e seconda fascia, e i ricercatori delle discipline del settore della Topografia antica nelle diverse articolazioni e campi di ricerca che comprendono studi sulla organizzazione antropica degli spazi in età antica, inseriti anche nel contesto paleogeografico, con particolare riferimento al mondo classico e ai suoi insediamenti urbani, rurali e viari, anche sommersi, indagati con il sussidio di strumenti e sistemi cartografici antichi e moderni, di fonti letterarie, epigrafiche, iconografiche, archeologiche e monumentali, nonché di adeguate tecniche di fotografia, fotogrammetria, rilievo e analisi, con la finalità di consolidare la conoscenza del relativo contesto storico.

Art. 4. Sono soci le persone od enti che a seguito di loro domanda saranno ammessi dal consiglio direttivo e che verseranno all’atto dell’ammissione, la quota associativa, stabilita annualmente dal consiglio direttivo. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al pagamento della relativa quota. Il mancato pagamento della quota associativa comporta la perdita dell’elettorato attivo e passivo e, dopo tre anni consecutivi di insolvenza, la decadenza dalla qualifica di socio. Assumono la qualifica di soci fondatori i soci intervenuti all’atto costitutivo dell’associazione e coloro che entreranno a far parte della Consulta nei primi sei mesi dalla sua costituzione.

Art. 5 . Sono organi della Consulta:
– l’assemblea
– il presidente
– il consiglio direttivo
– il segretario
– il tesoriere
– il collegio dei revisori dei conti.

Art. 6. L’assemblea, costituita da tutti i soci, delibera sulle attività della Consulta e sul bilancio preventivo e consuntivo. Elegge, a scrutinio segreto, il presidente, il vice presidente e il consiglio direttivo; è presieduta dal presidente; è convocata dal presidente in seduta ordinaria almeno due volte l’anno e, in seduta straordinaria,
ogni volta che la convocazione sia deliberata dal consiglio direttivo, o sia richiesta da almeno un quinto dei soci.

Art. 7. Il presidente rappresenta la Consulta, convoca e presiede l’assemblea e il consiglio direttivo, stabilendo l’o.d.g. ed inserendovi anche argomenti su richiesta di almeno un membro del consiglio direttivo, o di almeno un quinto dei soci. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un solo mandato.
Il presidente ha la firma e la rappresentanza sociale; può delegare il tesoriere per le spese correnti. Coadiuvato dal tesoriere, provvede, inoltre, all’amministrazione delle entrate e delle spese secondo le delibere dell’Assemblea e secondo i bilanci da essa approvati; firma con il tesoriere gli ordini di pagamento.
Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del presidente prevale.

Art. 8. Il consiglio direttivo è composto dal presidente che lo presiede e da sei soci eletti dall’assemblea generale.
I membri del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un solo mandato; eleggono al loro interno il segretario e il tesoriere.
Il consiglio direttivo coadiuva il presidente nella gestione della Consulta e nell’attuazione delle delibere dell’assemblea, cura assieme al presidente la redazione dei bilanci e della relazione annuale, si occupa delle forme e delle modalità di cooperazione con le altre componenti universitarie.
Si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno, anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, ed in via straordinaria su convocazione del presidente o su richiesta della maggioranza dei membri.

Art. 9. Il vicepresidente coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza, o di impedimento.

Art. 10. Il tesoriere coadiuva il presidente nella gestione amministrativa della Consulta e firma, congiuntamente con lui, gli ordini di pagamento; può ricevere la delega del presidente per quanto riguarda le spese correnti.

Art. 11. Il segretario cura l’attuazione delle delibere dell’assemblea nonché il lavoro amministrativo ed organizzativo: cura la tenuta e l’aggiornamento dell’elenco dei soci e dei verbali delle assemblee e del consiglio direttivo.
Le modalità e le condizioni per l’espletamento delle sue funzioni sono stabilite dal consiglio direttivo.

Art. 12. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti per tre anni dall’assemblea tra i soci che non siano membri del consiglio direttivo. Spetta loro il controllo della gestione finanziaria della Consulta il cui patrimonio è costituito da
– quote sociali;
– contributi da enti pubblici o privati;
– donazioni;
– altri eventuali redditi.
Il collegio dei revisori dei conti è tenuto a presentare annualmente una relazione all’assemblea generale.

Art. 13 non sono consentiti più di due mandati consecutivi per le seguenti cariche:
Presidente
Membro del consiglio direttivo
Revisore dei conti
È anche fatto divieto di cumulo di tali cariche nonché per quelle di vicepresidente, segretario e tesoriere.

Art. 14. Le adunanze dell’Assemblea sono valide in prima convocazione, quando siano presenti, o rappresentati per delega, almeno due terzi dei soci; in seconda convocazione senza vincoli di presenza, fatta eccezione per quelle che hanno all’o.d.g. l’elezione, o il rinnovo del presidente e degli organi collegiali, e lo scioglimento anticipato dell’associazione.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.
Uno stesso socio non può avere più di due deleghe.

Art. 15. L’avviso di convocazione, da farsi a mezzo di lettera, telefax o posta elettronica, deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora, nonché l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno. L’avviso di convocazione deve essere spedito almeno quindici giorni prima, salvo casi d’urgenza nei quali dovrà essere diramato per telefax, o posta elettronica almeno cinque giorni prima.
Per motivate ragioni d’urgenza il presidente può convocare l’assemblea e il consiglio direttivo in via breve.

Art. 16. Le sedute dell’assemblea che hanno all’o.d.g. l’elezione o il rinnovo del presidente e degli organi collegiali sono valide quando sia presente, o rappresentata per delega, la metà più uno degli aventi diritto.
Le sedute della giunta sono valide quando è presente la maggioranza dei membri.
Per l’elezione del presidente ogni elettore dispone di una preferenza: risulterà eletto il socio che raccoglierà un numero di suffragi pari alla metà più uno dei votanti e, se nel primo scrutinio non si raggiungerà tale maggioranza, in seconda votazione sarà eletto il socio che avrà il maggior numero di voti. In caso di parità di voto, sarà nominato il più anziano d’ingresso nel ruolo universitario.
Per l’elezione del consiglio direttivo ogni elettore dispone di due preferenze: risulteranno eletti i primi sei soci che avranno riportato il maggior numero di suffragi, in caso di parità di voto, sarà nominato il più anziano d’ingresso nel ruolo universitario.
Per l’elezione del collegio dei revisori dei conti, ogni socio dispone di un voto: saranno eletti i membri che otterranno il maggior numero di suffragi.
Le votazioni riferentisi a persone sono a scrutinio segreto. Le restanti votazioni hanno luogo ordinariamente per alzata di mano; devono essere fatte a scrutinio segreto ove richiesto anche da un solo socio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Le riunioni per le elezioni devono avere luogo allo scadere di ogni triennio.

Art. 17. Qualora nel corso del triennio si verifichino vacanze all’interno del consiglio direttivo, subentrano membri che seguono nella graduatoria stabilita in base ai voti ottenuti nell’ultima votazione effettuata.
Qualora si verifichi la vacanza del presidente, si procede alla convocazione straordinaria dell’assemblea generale per l’elezione a tale carica.

Art. 18.Le modifiche al presente statuto devono essere proposte all’assemblea o dal consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci e devono essere integralmente notificate ai soci insieme con l’o.d.g. dell’assemblea, in cui saranno discusse, in tale o.d.g. devono costituire il primo punto. Le delibere dell’assemblea sono valide se prese con la maggioranza dei due terzi dei votanti.

Art. 19. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio esistente.

Art. 20. Per tutto qui non espressamente previsto, si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi speciali in materia.